Pensioni: le ultime novità nella nuova bozza del ddl bilancio

Giunge finalmente in aula al Senato oggi la bozza della legge di bilancio 2026 ampiamente e faticosamente emendata dalla Commissione .Come noto infatti  il Governo  aveva depositato  alcuni emendamenti  in ambito previdenziale che hanno acceso uno scontro feroce nella maggioranza .

Riguardavano in particolare  le  uscite anticipate dal lavoro e introducono  meccanismi a favorire i versamento del TFR ai fondi pensione e contestualmente  un ampliamento delle imprese obbligate a versare all'Inps , per bilanciare le minori entrate.

Un emendamento , cosi come depositato il 17.12 ,  interveniva  sulle regole del pensionamento anticipato introducendo due leve che, di fatto, rendono più difficile (o più tardivo) l’accesso rispetto alle regole oggi vigenti, per alcune categorie. In particolare: 

  • La prima riguarda una riduzione del conteggio dei contributi riscattati per  studi universitari
  • la seconda amplia le finestre di decorrenza  della pensione, in pratica i momento in cui inizia il pagamento degli assegni rispetto al momento di maturazione dei requisiti. 

AGGIORNAMENTO 19 DICEMBRE 2025 

L'intervento della presidente Meloni nella serata del  17 dicembre  a margine della relazione in Senato sul consiglio europeo,  ha specificato che la norma  sui riscatti della laurea non poteva  essere confermata  in particolare riguardo l'aspetto della retroattività e le nuove regole avrebbero dovuto valere solo per i prossimi versamenti contributivi.

AGGIORNAMENTO 21 DICEMBRE 

Nel testo che va in discussione e su cui si voterà  la fiducia domani 23 dicembre vengono:

  •   cancellate le modifiche in tema di allungamento delle  finestre per i pensionamenti anticipati, che retano quelle già vigenti
  • eliminata la proposta di taglio dei riscatti contributivi delle lauree triennali (vedi paragrafi seguenti)

confermati invece :

  • silenzio assenso sul Tfr dei nuovi assunti e
  •  allargamento della platea di imprese tenute a versare il TFR dei dipendenti all'INPS (vedi ultimo paragrafo)

Altre novità,  per reperire i fondi necessari alle modifiche :

  •  dal 2027 si riducono le possibilità di uscite anticipate dei lavoratori impegnati in attività usuranti, e dei «precoci», che hanno cominciato a lavorare prima dei 18 anni; 
  • si cancella la norma sperimentale in vigore che  dava la possibilita di inserire le rendite della previdenza complementare nei calcoli  per la soglia di assegno necessario  per le uscite anticipate con il sistema contributivo ( deve essere almeno tre volte la pensione sociale.
  • Si cancellano definitivamente le  uscite anticipate con Opzione Donna e Quota 103 (anche in versione ridotta) mancano infatti dal testo le consuete norme di proroga che erano presenti negli ultimi anni.

Da segnalare infine che si aumenta a 5300 euro la deducibilità dalla dichiarazione dei redditi di quanto versato ai fondi pensione.

Riduzione del valore del riscatto della laurea

La prima novità, ad oggi cancellata dalla bozza,   penalizzava i lavoratori che hanno chiesto il riscatto della laurea e vedrebbero  ridotto il conteggio degli anni ai fini dei requisiti per i pensionamento.

Piu precisamente si tratta di coloro che :

  • maturano i requisiti  per la pensione a partire dal 1° gennaio 2031, e
  • per il diritto alla pensione anticipata basata sull’anzianità contributiva ex art. 24, commi 10 e 11, del DL 201/2011 (riforma “Fornero”), 

per i quali viene previsto che una quota crescente dell’anzianità contributiva derivante da riscatto dei corsi legali di studio universitario  triennale (diplomi previsti dalla L. 341/1990 e successive modifiche, incluse le riforme L. 240/2010 e L. 99/2022) non concorra  piu al raggiungimento del requisito anagrafico. 

La “franchigia” di contribuzione riscattata che non vale ai fini del requisito aumenta gradualmente

  • 6 mesi per chi matura i requisiti nel 2031, 
  • 12 mesi nel 2032, 18 mesi nel 2033,
  •  24 mesi nel 2034 e 
  • 30 mesi dal 2035 in poi.

 In pratica, per le persone che hanno utilizzato il riscatto laurea (o titoli assimilati) come strumento per anticipare l’uscita,  l’emendamento comporta un allungamento del percorso: una parte del riscatto continuerà a esistere come contribuzione, ma non potrà essere “spesa” per raggiungere più in fretta la soglia richiesta per la pensione anticipata. 

La norma non si applica alle categorie di lavoratori  che utilizzano gli strumenti di accompagnamento a pensione  come fondi di solidarietà/accordi collettivi o isopensione, secondo le fattispecie indicate).

Pensioni anticipate con “finestre” ampliate

La seconda leva di risparmio , non confermata nell'ultima versionesulle spese previdenziali, in prospettiva,  tantoriguardava le finestre di decorrenza dei trattamenti pensionistici.

L'emendamento prevede per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2032, per le forme di pensionamento anticipato per cui oggi è previsto un posticipo di tre mesi della decorrenza, un aumento del “differimento” a 

  • 4 mesi per chi matura il diritto nel 2032-2033, 
  •  5 mesi nel 2034 e 
  •  6 mesi dal 2035.

Anche qui sono previste esclusioni: oltre alle categorie del comma 10-quinquies, restano fuori le situazioni per cui è già previsto un incremento progressivo del posticipo fino a 9 mesi (a regime dal 1° gennaio 2028) per il pensionamento anticipato indipendente dall’età. 

Obbligo TFR per le piccole imprese

Dal 1° gennaio 2026 torna i la riforma sulla previdenza complementare che amplia l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps. La platea delle imprese interessate si estende progressivamente ai datori di lavoro che raggiungono determinate soglie dimensionali:

  • Nel biennio 2026-2027 l’obbligo scatta per le aziende con una media annua di almeno 60 dipendenti; successivamente la soglia si abbassa e, 
  • dal 1° gennaio 2032, coinvolgerà i datori di lavoro con almeno 40 addetti.

È inoltre previsto, dal 1° luglio 2026, un meccanismo di silenzio-assenso per l’adesione dei neoassunti ai fondi pensione. La misura riguarda il lavoro privato, escluso il lavoro domestico.