Prepensionamento e turn over con i Fondi bilaterali: novità

Un emendamento  approvato in sede referente nell'iter di conversione del DL 21 2022  introduce una nuova possibile tipologia di  prestazioni per i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS. La norma  consentirebbe, nelle aziende iscritte, la pensione anticipata di tre anni  ai lavoratori piu anziani a fronte di assunzioni  di under 35.

Il condizionale è d'obbligo perché il testo della legge di conversione può ancora subire modifiche nella discussione in aula, anche se l'approvazione delle due commissioni riunite rende molto probabile la conferma. La conversione definitiva è dovuta entro il 21 maggio

Vediamo meglio di cosa si tratta.

Contributi prepensionamento da Fondi bilaterali

L'articolo prevede che i Fondi bilaterali di solidarietà costituiti presso INPS (sono esclusi dunque FSBA artigianato e FORMATEMP   per le agenzie di somministrazione)

possano  prevedere, per i datori di lavori iscritti 

  • il versamento mensile, a carico del  fondo stesso  di contributi previdenziali  
  • per lavoratori vicini (massimo 3 ann ) al  conseguimento dei requisiti per la pensione (sia di vecchiaia che anticipata)
  • in corrispondenza di altrettante assunzioni di lavoratori di età non superiore a 35 anni.

Gli oneri finanziari relativi alla nuova tipologia di prestazione sono a carico  esclusivo del fondo  nel rispetto ovviamente dell'equilibrio e della sostenibilità finanziaria previsti dal Regolamento del  fondo. 

Si ricorda che tra i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS rientrano  anche i due fondi di solidarietà territoriali intersettoriali, istituiti  presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano.

La norma tecnicamente modifica l'articolo del DLGS 148 2015  (Jobs act ) ampliando l'ambito di attività dei fondi bilaterali . Si ricorda che ad oggi  gli  enti bilaterali  sono già incaricati di perseguire i seguenti obiettivi.

  • a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative,  in  termini  di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste  dalla  legge  in caso di cessazione del  rapporto  di  lavoro,  ovvero  prestazioni  integrative,  in  termini  di  importo, nei casi di riduzione dell'a rispetto  a  trattamenti  previsti dalla normativa vigente; 
  •  b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito,  riconosciuto nel quadro dei processi  di  agevolazione  all'esodo,  a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento  di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 
  •  c)  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi   di  riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con  gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

Il testo della norma  parrebbe ad un primo sguardo  inserire una nuova opzione, alternativa alla prestazione  dell'assegno straordinario di incentivo all'esodo , ma si potrebbe anche leggere come una specificazione  limitativa,   nel senso che   il  datore di lavoro che utilizza l'esodo  anticipato dei lavoratori  già previsto, debba anche garantire l’assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, aspetto ad oggi non presente.

Necessario quindi attendere il testo definitivo e ulteriori specificazioni, se del caso, da parte del Ministero del Lavoro.