Prestazioni occasionali 2023: novità e istruzioni

La legge di bilancio 2023  ha  ampliato l'accesso delle aziende alla possibilità di utilizzo  del contratto telematico (gli ex voucher lavoro) per il lavoro occasionale (legge 197-2022. Qui il testo).

L'INPS ha pubblicato la prima circolare di istruzioni 6-2023 riguardante le prestazioni occasionali modificate, con eccezione del settore agricolo  che sarà oggetto di un successivo documento.

Con il decreto lavoro 48 2023 è stato  ulteriormente allargato il campo di azione dei datori di lavoro ai settori fiere terme congressi e parchi di divertimento.

Vediamo nei paragrafi seguenti tutte le novità.

Contratto telematico occasionale: le novità della legge di bilancio 2023

Il testo di legge , all'art. 1 commi 342-354 apporta importanti   modifiche all'art 24 bis del dl 50 2017 che ha istituito il  Contratto di prestazione occasionale  Presto (per le aziende) 

Le novità  sono le seguenti :

  • Per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale è stato esteso a 10mila euro  l’importo massimo di compensi in un anno erogabili  dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori 
  • possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato invece che 5.  La circolare ricorda che le modalità di computo della media occupazionale sono indicate al paragrafo 6.2 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017.
  • viene parzialmente abrogato il regime particolare previsto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo, che possono acquisire prestazioni occasionali nei limiti  previsti per tutti gli altri utilizzatori (10 mila euro annui complessivi) e potranno utilizzare anche lavoratori non appartenenti alle categorie previste in precedenza.
  • i nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1.  
  • previsto un divieto generale di accesso al Contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese operanti nel settore agricoltura.

ATTENZIONE INPS precisa nella circolare 6 che visto il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura, le stesse potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.

Lavoro occasionale agricoltura

Per l'agricoltura  si prevede  come detto un regime   sperimentale valido per il 2023 e  2024 che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore, appartenente a specifiche categorie, con precisi obblighi amministrativi ( che saranno messi a punto da un decreto ministeriale e dall'INPS con una prossima circolare )

 In particolare:

  • potrà essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza,  studenti  fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno,  che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti (con eccezione per i pensionati) 
  • il contratto  potrà avere una durata massima di dodici mesi,  con limite di 45 giorni di effettivo lavoro.
  •  Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, deve acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore  sui requisiti soggettivi richiesti 
  •  è previsto  l’obbligo per i datori di lavoro agricoli di darne previa comunicazione al competente Centro per l’impiego
  • Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione  ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

In caso di superamento del limite di  45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato con sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni giornata  di violazione da parte di soggetti non autorizzati o di mancata comunicazione al centro per l’impiego (a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore).

Prestazioni occasionali 2023 le novità del Decreto Lavoro

il decreto Lavoro (Dl 48/2023)  come detto amplia  ancora l’uso dei voucher in  alcuni  settori produttivi . 

In particolare con l'articolo 37 , l'utilizzo  per ciascun utilizzatore è ammesso fino a 15mila euro all’anno di compensi   complessivi  verso  tutti i prestatori per i datori di lavoro operanti nei seguenti ambiti :

  1.  congressi,
  2.  fiere, 
  3. eventi, 
  4. stabilimenti termali e
  5.  parchi di divertimento

Sempre per i settori sopracitati cade il limite di utilizzo per aziende con oltre 10 dipendenti, sostituito dal limite di 25 dipendenti assunti a tempo indeterminato.

La novità  riguarda una platea abbastanza  ridotta  ma è stata contestata dalle organizzazioni sindacali perché sembra dettata  alla necessità di rispondere a sollecitazioni  di singoli comparti e comunque aperta a una deregulation che mette in pericolo i contratti stagionali che offrono maggiori tutele ai lavoratori. Da segnalare a margine la definizione fuorviante della denominazione dell'articolo 37 "Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale " che invece non riguarda il settore turistico propriamente detto.

Le istruzioni operative dall'INPS  sono giunte con la circolare 75 del 3 agosto 2023 

Prestazioni occasionali 2023 istruzioni per  fiere, terme e congressi

Viene specificato che a tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di seguito indicati:

  • 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
  • – 96.04.20 Stabilimenti termali;
  • – 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
  • – 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.

Si ricorda che, in ogni caso, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi (cfr. la lettera d) del comma 14 dell’art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017).

 La circolare specifica le modalità di determinazione dei limiti dimensionali ed economici per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e riepiloga che :

– per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

– per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro;

– per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Per i profili sanzionatori  rinvia a quanto descritto al paragrafo 9 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 8 della circolare n. 103/2018.

Aggiornamento registrazione  servizio “Contratto di prestazione occasionale”

Per effetto dell’entrata in vigore della novella normativa di cui all’articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023, il servizio dell’Istituto “Contratto di prestazione occasionale”  è stato implementato con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”,  e disponibile a decorrere dal 9 agosto 2023.

Nel caso in cui l’utilizzatore sia già registrato nel servizio “Contratto di prestazione occasionale”,

  •  l’aggiornamento di classificazione avverrà in automatico al primo accesso. 
  • Qualora l’utilizzatore abbia già utilizzato il contratto di prestazione occasionale, le somme erogate in altra sezione della procedura concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di 15.000 euro nell’anno civile.