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Reddito di cittadinanza: al via le domande del bonus extra per nuove attività

Il decreto interministeriale Lavoro-Economia-Sviluppo economico  attuativo del Beneficio addizionale  del  Reddito di Cttadinanza è stato pubblicato nel mese di maggio 2021, ben  due anni dopo la norma istitutiva.   Il beneficio addizionale consiste in  6 mensilità del  RDC   destinate ai i soggetti con specifici requisiti che intendano avviare o abbiano avviato, una attività di lavoro autonomo  . (Qui il testo del  decreto).

Il decreto è entrato in vigore  il 29 maggio 2021 ma le   prime istruzioni operative sono giunte solo oggi dall'INPS  con il messaggio  3212 /2021.

L'istituto annuncia anche una ulteriore circolare di istruzioni dettagliata .

 Vediamo nei prossimi paragrafi  di cosa si tratta , i requisiti , le modalità di richiesta.

RDC anticipato per lavoro autonomo cos'è, quanto è l'importo?

Il beneficio addizionale è aggiuntivo rispetto alla mensilità ordinarie e sarà concesso a titolo di incentivo per l'avvio di:

  •  attivita' di lavoro autonomo, 
  • di impresa individuale o
  •  di societa' cooperativa, 

che vengano iniziate  entro i primi dodici mesi di fruizione del RDC. Il beneficio viene garantito una sola volta per ogni nucleo familiare .

L'importo del beneficio addizionale e' pari a sei mensilita' del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. L'importo spettante e' calcolato , con le consuete modalità, con riferimento al mese in cui e' avviata l'attivita'.  

ATTENZIONE L'ammontare del beneficio addizionale, riconosciuto ad un determinato soggetto e' decurtato dell'importo eventualmente gia' erogato  a lui o o al suo nucleo familiare beneficiario del Rdc

Sarà erogato  dall'INPS  entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato nella domanda, o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti, sulla base dei requisiti autodichiarati e delle informazioni disponibili negli archivi dell'INPS . Resta salvo, in capo all'INPS, il potere di verifica delle condizioni autocertificate dal richiedente.

RDC beneficio addizionale per il lavoro autonomo: i requisiti

Gli interessati devono risultare  al momento della presentazione della domanda 

  • essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione;
  • aver avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa  di lavoro; 
  • non aver cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, per lo  stesso fine 
  •  non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano gia' usufruito del beneficio addizionale 

Il modello per la domanda di beneficio addizionale

L'avvio delle attivita' di lavoro autonomo va' comunicato mediante modello «RDC – COM Esteso» entro trenta giorni dall'inizio della stessa attivita', da compilare e inviare tramite CAF o sito INPS . Ulteriori istruzioni saranno emanate dall'INPS . Lo stesso modello va utilizzato per fruire del beneficio addizionale anche se le attività sono state regolarmente avviate e comunicate 

ATTENZIONE  Per le attività, avviate nei mesi per i quali si e' gia' fruito del Reddito di cittadinanza e per le quali non e' stata effettuata la comunicazione obbligatoria  entro i primi 30 giorni  il beneficio addizionale non spetta.

La domanda va inviata  tramite:

  1. il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN in proprio possesso (si ricorda che l’accesso tramite PIN  non  sarà più consentito a partire dal 1° ottobre 2021), SPID, Carta Nazionale dei Servizi oppure  Carta di Identità Elettronica; 
  2. gli Istituti di patronato, 
  3.  i Centri di assistenza fiscale, 

Revoca del beneficio addizionale  Reddito di Cittadinanza

Il beneficio addizionale RDC viene revocato nelle seguenti ipotesi:

 a) nel caso  l'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, oggetto di incentivo  cessi prima di dodici mesi dall'avvio, o nel caso in cui il percettore del beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di cooperativa  entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima

b) qualora il Rdc, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio addizionale, sia oggetto di revoca o di decadenza   previste dal decreto-legge n. 4 del 2019.