Ricongiunzione liberi professionisti: tabelle ratei oneri 2022

Con la circolare n. 30 del 24 febbraio 2022 l'INPS fornisce le tabelle e le relative  istruzioni  riguardanti  i coefficenti da utilizzare   per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate dai liberi professionisti  nel corso dell’anno, aggiornati in base al tasso di variazione  ISTAT.

Viene infatti ricordato che la legge prevede la possibilita di pagare l’onere di ricongiunzione  ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dei prezzi  dell'anno precedente.

A questo fine INPS comunica di aver aggiornato le tabelle allegate alla circolare n. 26 del 16 febbraio 2021 in base al tasso di variazione  accertato dall'ISTAT per il 2021, pari a +1,9%.

Nello specifico si allegano quindi 

  • le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (Allegato n. 1)
  • la tabella I/2022 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell’1,9% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e
  •  la tabella II/2022 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo dell’1,9% (Allegato n. 3).

Ricongiunzione liberi professionisti  (legge 5 marzo 1990, n. 45)

Si ricorda per completezza che la legge 45/1990  prevede che i liberi professionisti possono ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse ordinistiche  con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie per i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati,e per gli autonomi. La ricongiunzione è onerosa.  

Prima dell'età pensionabile, si puo richiedere la ricongiunzione solo   nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda. 

È possibile invece  la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimento dell'età pensionabile e solo se in tale gestione risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. Ulteriori dettagli sulla ricongiunzione sono disponibili nella circolare INPS N. 142 2010 

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