Risarcimento danni biologici: tutte le tabelle aggiornate 2025

ll Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 10 dicembre 2025 dispone l’aggiornamento annuale (anno 2025) degli importi utilizzati per il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di lesioni personali non di lieve entità (cioè, in particolare, con invalidità permanente da 10 a 100 punti) derivanti:

  • da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti;
  • nonché da eventi connessi all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata. 

Il provvedimento si fonda sul Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), in particolare sull’art. 138, che prevede una tabella unica nazionale del valore economico del punto di invalidità e stabilisce che gli importi siano aggiornati ogni anno con decreto ministeriale in misura corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI). Inoltre, il valore del punto è modulato in modo decrescente in funzione dell’età del soggetto leso, sulla base delle tavole di mortalità ISTAT e con rivalutazione legata al tasso di interesse legale. 

Nel decreto del 10 dicembre  si richiamano:

  •  (i) l’ultimo aggiornamento degli importi per le lesioni di lieve entità (art. 139) effettuato con decreto MIMIT del 18 luglio 2025; 
  • (ii) la tavola di mortalità ISTAT anno 2023;
  •  (iii) il saggio degli interessi legali fissato al 2% dal 1° gennaio 2025; e 
  • (iv) la variazione dell’indice FOI di aprile 2025, pari a +1,7% rispetto ad aprile 2024. 

Operativamente, l’art. 1 stabilisce che, a decorrere da aprile 2025, sono aggiornate: 

(a) la tavola 1.B dei coefficienti legati all’età (Allegato I) e

 (b) le tabelle della tabella unica nazionale (Allegato II), che quantificano il danno biologico e le componenti di danno morale con diversi livelli di aumento.

QUI IL FILE COMPLETO CON TUTTE LE TABELLE DANNO  NON LIEVE ENTITA

Aggiornamento tabelle aprile danni lieve entità  aprile 2025

E ' stato pubblicato  in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy  del 18.7.2025 che aggiorna gli  importi del risarcimento del danno biologico  per  lesioni  di  lieve entita' derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla  circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti,   come previsto dall'articolo 139 comma 1 del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  (Codice delle assicurazioni private)

A decorrere dal mese di aprile 2025, gli importi  relativi al 2024 sono aggiornati con la variazione ISTAT pari all'1,7% risultando delle seguenti misure:

  • 963, 4 euro  per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
  • 56,18 euro  per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta.

Danno lesioni lieve entità  importi 2024

Con la maggiorazione dello  0,8% pari alla variazione percentuale dell' indice ISTAT, rispetto al 2024 , a decorrere  dal mese di aprile 2024 gli importi risultavano nelle seguenti misure

  1.  947, 30 € per quanto riguarda l’importo  relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
  2.  55,45 € , per quanto riguarda l’importo  relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

Danno biologico lieve entità: cosa si intende

Si ricorda che  la normativa vigente   “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

Vale la pena di ricordare anche  che il  D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in  L. 24 marzo 2012, n. 27, ha ridimensionato fortemente  il risarcimento del danno biologico di lieve entita  (La lesione più comune riscontrata di questo tipico è il cosiddetto " colpo di frusta" degli incidenti stradali)

L’art. 139 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni), ha infatti specificato che: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

Inoltre il comma 3 quater dell’art. 32 della L. 24 marzo 2012, n. 27  ha stabilito  il seguente principio: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.