Sgravio assunzioni ex dipendenti Alitalia: prime indicazioni

Sono state pubblicate il  marzo con la circolare  INPS 47 2024 le istruzioni relative all' esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori precedentemente occupati presso

  •  Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e
  •  Alitalia Cityliner S.p.a..

La misura era stata prevista  dal  decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, all’articolo 12, comma 6.

Esonero contributivo ex Alitalia: beneficiari, misura e risorse

L’esonero contributivo  spetta:

  • di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo
  • per un periodo massimo di 36 mesi, 
  • nella misura del 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL
  • nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Sono previsti i seguenti limiti di spesa:

  • 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 
  • 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 
  • 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. 

L'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti dei  regolamenti  vigenti relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli aiuti “de minimis”.

INPS è incaricato del  monitoraggio  e non prenderà in considerazione domande che superino le risorse previste dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Sgravio contributivo ex dipendenti Alitalia: per quali contratti

La circolare precisa che l’esonero in oggetto può essere riconosciuto in relazione alle nuove assunzioni o conversione di rapporti di lavoro da determinato a indeterminato dei soli lavoratori, precedentemente occupati press le società sopracitate coinvolti dall’attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.

Rientrano tra i rapporti di lavoro tincentivati anche in somministrazione o con cooperative di lavoro 

Sono esclusi invece  i rapporti di lavoro delle seguenti tipologie

  1.  contratto di lavoro intermittente o a chiamata,
  2. contratto di apprendistato 
  3.  lavoro domestico.