Taglio cuneo fiscale 2025: chiarimenti Agenzia
La legge di bilancio 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2025.
Per il sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori delle classi medie e basse , la manovra 2025 riconferma i tagli al cuneo fiscale dello scorso anno per i lavoratori dipendenti, ampliando la platea dei beneficiari fino ai 40mila euro di reddito invece che 35mila e li rende strutturali, quindi senza scadenza .
Viene modificata la modalità , che interviene sull'aspetto fiscale e non piu contributivo.
Da notare quindi che i risparmi in busta paga rispetto alla legislazione ordinaria (prima del taglio dei contributi dal Governo Draghi riguardano i soggetti con reddito da 35mila a 40 mila euro, platea raggiunta solo quest'anno dalle nuove detrazioni.
Per i redditi inferiori cambiano le procedure ma i saldi di spesa per lo Stato e i vantaggi in busta paga per i contribuenti resteranno piu o meno gli stessi dello scorso anno.
Taglio cuneo fiscale e contributivo 2025
Il testo della legge di bilancio dal 2025 conferma le aliquote fiscali e gli scaglioni di reddito 2025 come per il 2024, fissi su tre fasce:
- 23% fino a 28mila euro,
- 35% tra 28mila e> 50mila euro, e
- 43% oltre i 50mila euro.
Cambia invece l'agevolazione cd Taglio del cuneo: non ci sarà più il taglio al cuneo contributivo del 6/7 % per i redditi fino a 35mila euro , bensì una combinazione di indennità esente da tasse (sulla falsariga del bonus Renzi) per chi ha redditi fino a 20mila euro e, per chi guadagna di più, ci sarà un sistema di detrazione fiscale decrescente:
- per i redditi fino a 20mila euro ci sarà un’indennità esente, che va dal 7,1% per chi guadagna fino a 8.500 euro, al 4,8% per chi guadagna fino a 20mila euro.
- Per chi guadagna tra 20mila e 32mila euro, ci sarà una detrazione fissa di 1.000 euro,
- oltre i 32mila euro la detrazione diminuisce gradualmente fino ad azzerarsi a 40mila euro.
Da evidenziare anche :
- l'estensione della No Tax Area: fino a €8.500 per i redditi da lavoro dipendente, parificata a quella per i pensionati.
- Conguagli: Eventuali benefici non spettanti saranno recuperati in dieci rate mensili se l’importo da recuperare supera i €60.
- Compensazione del sostituto d'imposta: I sostituti di imposta maturano un credito che può essere compensato in F24 per i lavoratori con redditi fino a €20.000.
- Esenzioni reddituali: Il calcolo del reddito complessivo tiene conto della quota esente per i lavoratori rientrati in Italia e non considera il reddito della prima casa e sue pertinenze.
Taglio cuneo fiscale 2025. costo e beneficiari
Come detto il nuovo sistema di agevolazioni con l'approvazione definitiva della legge di bilancio diventa strutturale dal 2025, cioè diventa definitivo e non piu temporaneo come le misure precedenti in materia
Queste modifiche hanno un costo di quasi 13miliardi di minori entrate fiscali per lo Stato e porteranno vantaggi in busta paga paragonabili a quelli del 2024, ma con alcune differenze.
Rilevante anche il fatto che ne beneficeranno circa un milione e 300mila lavoratori in piu, grazie all'innalzamento della soglia massima di reddito agevolato che arriva a 40mila euro .
Tabella taglio cuneo fiscale: esempi di risparmio in busta paga
Reddito Annuo Complessivo | Intervento | valore percentuale dell' indennità | Vantaggi Economici |
---|---|---|---|
Fino a €20.000 | Indennità basata sul reddito di lavoro dipendente | – Fino a €8.500: 7,1% – Da €8.501 a €15.000: 5,3% – Da €15.001: 4,8% |
Fino a €1.000 l’anno |
€20.001 – €32.000 | Detrazione fissa | Detrazione pari a €1.000 per l’intero anno, proporzionata al periodo di lavoro | Circa €1.000 l’anno |
€32.001 – €40.000 | Detrazione decrescente | Detrazione diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi a €40.000 | Vantaggio inferiore a €1.000 |
€36.000 – €44.000 | Beneficio in continuità | Vantaggi meno significativi rispetto alle fasce inferiori | Vantaggi variabili fino a €1.000 |
Compensazione trattamento integrativo dipendenti
Con la risoluzione 9 del 31 gennaio 2025 l'Agenzia ha istituito i codici tributo per la compensazione in F24 delle somme versate ai dipendenti in attuazione della nuova misura.
Si tratta in particolare di:
- Per il modello F24:
• “1704” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
- Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):
• “175E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Taglio cuneo 2025 i chiarimenti dell’Agenzia
Come detto, per poter beneficiare delle nuove misure, trattamento integrativo e ulteriore detrazione, il reddito complessivo del lavoratore deve essere rispettivamente inferiore a 20.000 euro e 40.000 euro.
Questo reddito viene calcolato secondo il comma 9 dell’articolo 1 della legge di Bilancio e segue le stesse regole già previste per le detrazioni, inclusa la quota esente da imposte dei redditi dei lavoratori impatriati e dei “cervelli in rientro”. Ma ATTENZIONE , la circolare 4/ 2025 del 16 maggio dell'Agenzia specifica che la percentuale per calcolare la somma spettante si applica solo al reddito imponibile, esclusa la quota esente.
Per calcolare correttamente la percentuale di beneficio, il reddito da lavoro dipendente deve essere "rapportato all’anno", cioè normalizzato su base annua.
L’Agenzia chiarisce questo con un esempio: un reddito di 2000 euro percepito per un periodo di 62 giorni va proiettato su 365 giorni per stabilire la soglia e l’aliquota applicabile, e solo dopo si applica la percentuale sul reddito effettivamente percepito (2.000/62*365= 11.744,19 euro quindi aliquota 5,3 e somma spettante (2.000 euro * 5,3% = 106 euro)
Il sostituto d’imposta deve riconoscere in busta paga la misura spettante, stimando mensilmente il reddito, anche includendo quanto percepito da altri datori di lavoro, se comunicato dal dipendente.
Si precisa inoltre che, nei casi di più rapporti part-time, la misura spetta a un solo sostituto, da individuare dal lavoratore.
In caso di errore o rettifica tra le due misure (comma 4 e comma 6), l’eventuale importo da recuperare, se superiore a 60 euro, sarà trattenuto in 10 rate.
Infine, le misure possono essere fruite o restituite tramite la dichiarazione dei redditi.