Tirocinio fraudolento, è reato: niente ricorso amministrativo

L'ispettorato nazionale del lavoro INL  ha pubblicato oggi la nota 453-2023 in cui chiarisce la possibilità di    promuovere ricorso ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell’ipotesi di tirocinio fraudolento.

La nota richiama i precedenti (nota prot. n. 530/2022  e n. 1451/2022) , e ricorda come la  L. n. 234/2021, con l’art. 1, commi da 720 a 726, ha introdotto una serie di misure volte ad arginare l’uso irregolare dei tirocini. 

Viene statuito infatti che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente,  con l’ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento.

Con la citata nota prot. n. 530/2022 è stato chiarito che, trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione prevede da parte degli ispettori l’adozione della prescrizione obbligatoria ex art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994.

La facoltà di chiedere il riconoscimento civilistico di un rapporto di lavoro subordinato  invece  rappresenta una possibilità riservata al solo tirocinante.

La nota prot. n. 1451/2022,  ha invece precisato in materia previdenziale che i recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio  non sono condizionati dalla scelta del lavoratore 

In ogni caso  afferma l'Ispettorato   con le novità introdotte con la L. n. 234/2021, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, fa escludere  la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro,  per evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.

Allo stesso modo ricorda l'INL nella nota prot. n. 1551/2021, era stata esclusa la possibilità di presentare ricorso ex art. 17 nelle ipotesi di esternalizzazioni illecite di cui all’art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003,  in cui ugualmente  la scelta di agire giudizialmente è sempre devoluta al lavoratore interessato.