Rettifica Iva regime forfettario 2019 in dichiarazione Iva

Ai fini Iva, il passaggio al regime a forfait comporta la rettifica della detrazione operata sugli acquisti negli anni precedenti. I contribuenti che si trovano nella situazione di passare dal regime ordinario di detrazione dell’Iva sugli acquisti, al regime di totale indetraibilità previsto per i forfettari, devono rettificare la detrazione dell’Iva operata in passato, nell’ultima dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di “normale” attività.

Nel caso di passaggio al regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2019, tale rettifica Iva dovrà essere effettuata nella dichiarazione annuale Iva 2019 riferita al periodo 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfettario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Rettifica IVA nel passaggio al regime forfettario: quali beni coinvolge

La rettifica della detrazione Iva è richiesta limitatamente ai beni ceduti o non ancora utilizzati e per i beni ammortizzabili se non sono trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione.

Non si tiene conto comunque dei beni di valore inferiore a 516,46 euro, né dei beni con coefficiente di ammortamento superiore al 25%. La rettifica dell’Iva riguarda anche i beni ammortizzabili immateriali.

I fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione.
Riepilogando, la rettifica della detrazione Iva opera come segue.

Tipologia di bene Rettifica Iva
Beni ammortizzabili materiali

 Se non sono passati più di 4 anni

Beni ammortizzabili immateriali

Beni immobili ed aree fabbricabili  Se non sono passati più di 10 anni

 

Rettifica detrazione IVA Forfettari: esempio

Ipotizziamo il caso di un contribuente che nel 2019 accede al regime forfettario e che presenti, al 31 dicembre 2018, la seguente situazione:

Anno entrata in funzione Bene ammortizzabile Valore  Iva Recupero Iva Recupero detrazione No recupero
 2018 Macchinario 1.000  220 4/5 176  
 2017 Bene costo < 516,46 €  400  88 3/5   x
 2017 Computer 1.500  330 3/5 198  
 2017 Software (amm.to 33%) 3.000  660 1/3   x
 2015 Cellulare con detrazione IVA limitata al 50% 1.500  330 1/5 33  
 2014 Macchinario 1.500  330     x
 Totale rettifica detrazione Iva 407

Come già detto, Il bene di valore inferiore a 516,46 euro non deve esser preso in considerazione, così come non va considerato il bene con ammortamento superiore al 25%; allo stesso modo, non occorre tener conto del macchinario per il quale sono trascorsi più di quattro anni dalla sua entrata in funzione.