Certificazione debiti contributivi e composizione negoziata: INPS chiarisce

Per il  rilascio  del certificato dei debiti contributi ai fini della composizione negoziata della crisi di impresa è necessario registrarsi  nella nuova piattaforma INPS "VE.RA"  disponibile dali 24 gennaio 2022 . 

 Inps aveva pubblicato le prime  istruzioni nel messaggio  del 28  dicembre 2021  Nei paragrafi che seguono  vediamo   con ordine  di cosa si tratta e come funziona la procedura , anche alla luce del nuovo messaggio n. 400 del 26 gennaio 2022 che  chiarisce il doppio utilizzo della certificazione che ha tempistiche differenti 

Certificazione dei debiti contributivi  cos'è

Come noto  l’entrata in vigore del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” inizialmente prevista per il 15 agosto 2020 è stata differita piu volte ed è oggi fissata al 16 maggio 2022. 

Si ricorda che invece dal 15 novembre 2021 è già attiva la nuova composizione negoziata della crisi, (art 2 DL 118/2021)  che permette all'imprenditore  commerciale o agricolo  di affrontare le situazioni di crisi ancora reversibili con l'assistenza di un esperto  terzo iscritto ad un apposito registro. (Per approfondire leggi Composizione negoziata della crisi al via da oggi 15.11 la nuova procedura)

Con il messaggio INPS  28 dicembre 2021, n. 4696 si illlustrava in dettaglio la procedura denominata “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” da utilizzare per ottenere la certificazione.

Nel messaggio n. 400  l'istituto sottolinea che la procedura è stata sviluppata per due diversi utilizzi:

  •   per dare attuazione a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 363 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,  “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza , ai fini dell’accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza ;
  •  per consentire, nell’ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118,  l’emissione della certificazione che deve essere depositata con l’istanza di nomina di un esperto indipendente   attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna Camera di commercio.

Per questo nella homepage della procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” sono state inserite specifiche indicazioni per cui il richiedente deve indicare la motivazione della richiesta. Infatti per l'utilizzo descritto alla lettera a per ora non potra essere fatta alcuna richiesta.

Contenuto del Certificato unico 

il Certificato unico riporterà:

  1.  la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del debitore; 
  2. l numero identificativo (protocollo) e la data di effettuazione della richiesta; c) le esposizioni debitorie consolidate, distinte per Gestione previdenziale, il numero di posizione contributiva, il periodo, l’importo dei contributi, l’importo delle sanzioni civili e lo stato del credito. 

e sarà corredato di un prospetto riepilogativo delle esposizioni debitorie con il dettaglio dei crediti in fase amministrativa e di quelli affidati  agli Agenti della Riscossione. 

Procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” come funziona

Il certificato unico viene rilasciato sulla base delle informazioni contenute nella piattaforma del  servizio  online “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”  sul sito www.inps.it   Il servizio  è raggiungibile  selezionando la sezione Prestazioni e servizi > Servizi. 

All’atto dell’accesso al servizio l’interessato deve dichiarare la volontà di effettuare una richiesta di certificazione dei debiti contributivi e e inserire  l’indirizzo PEC che sarà utilizzato per le successive comunicazioni. 

 Il protocollo  della richiesta viene generato entro le 72 ore lavorative.   Entro il termine di 45 giorni dalla data della richiesta, tramite la procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”, sarà generato il Certificato unico, sottoscritto con firma digitale dal Direttore della Sede che ha in carico l’istanza,  in formato “pdf.A” non modificabile .

Verrà trasmesso al richiedente tramite PEC non oltre  il  termine di 45 giorni.

Il Certificato unico prodotto è reso disponibile al richiedente anche a video e potrà essere scaricato dalla procedura, ma non avrà valore di certificazione in quanto privo di firma digitale. Allo scadere dei 45 giorni dalla data della richiesta, qualora la Sede competente non provveda a validare la certificazione completando il procedimento di rilascio, la procedura chiuderà l’istanza in stato “Non elaborata” e l’informazione circa il mancato esito sarà resa disponibile a video all’interessato in corrispondenza dei dati della richiesta.