Crediti Fondo di garanzia INPS da calcolare al lordo

La  Corte di cassazione con ordinanza n. 8517 del 24 marzo 2023 riafferma che  per il calcolo delle prestazioni dovute dal fondo di garanzia Inps che interviene in sostituzione del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 della L. 297/82 vanno presi in considerazione gli importi lordi spettanti al lavoratore.

Il caso giunto all'attenzione della corte di legittimità  riguardava una lavoratrice che era in credito con il proprio datore di lavoro per mensilità di stipendio e TFR  e avendo ottenuto dal tribunale una ingiunzione di pagamento senza risultato si era rivolta al Fondo di Garanzia INPS. Il contenzioso si trasferiva all' Inps in quanto l'ingiunzione al datore di lavoro prendeva in considerazione le somme al netto delle imposte e come tali erano state liquidate dall'Istituto.

La corte di appello aveva accolto l'appello della lavoratrice volto ad  ottenere le somme lorde in quanto le relative trattenute fiscali e previdenziali erano già state operate.

Il ricorso dell'INPS in cassazione viene respinto . 

La Suprema corte infatti concorda con le conclusioni del giudici di merito , confermando un indirizzo consolidato.

La sentenza afferma  infatti che  nel calcolo della prestazione previdenziale dovuta, l’Istituto,   che agisce con il  fondo di garanzia come sostituto di imposta,   deve  sempre considerare le  somme lorde dovute:

  1. sia nel caso in cui  ciò sia richiesto dal lavoratore e
  2.  sia nel caso in cui la richiesta faccia riferimento ad un titolo contenente le somme al netto.

In quest'ultimo caso INPS deve convertire gli importi  al lordo,  e operare  in un secondo momento le trattenute eventualmente dovute, se non già versate all'erario.

 Viene sottolineato che nel caso di insinuazione nel passivo fallimentare  l’obbligazione del Fondo corrisponde infatti a quella del datore di lavoro che ha sempre ad oggetto somme al lordo,  e non si commisura  necessariamente al titolo esecutivo (su cui possono essere indicate somme al netto).