Regime docenti impatriati anche senza opzione

Il regime agevolato riservato a ricercatori e docenti (ex articolo 44, primo comma, del Dl 78/2010)  non è soggetto a opzione per poter essere applicato. Questo quanto affermato dalla   Corte di  giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 940/2023 che ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. 

Vediamo un riepilogo della norma in oggetto  il caso di contenzioso  e le conclusioni  della CGT.

Regime rientro  dei cervelli art 44 dl 78 2010

L’articolo 44 del D.L. 78/2010 poi modificato dal decreto 34 2019, prevede una  detassazione del  90%, del reddito  con  decorrenza dal periodo d’imposta in cui  il soggetto diventa residente fiscale in Italia,  più i cinque periodi d’imposta successivi.  

 Hanno diritto i soggetti 

  • sia di cittadinanza italiana che straniera (v. risposta n. 307 del 3 settembre 2020) 
  • in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e
  •  che siano stati  non occasionalmente residenti all’estero 
  • ha  abbiano svolto all'estero attività di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni consecutivi
  • che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per svolgervi la propria attività.

I  benefici  sono ulteriormente potenziati, qualora ricorrano particolari situazioni:

  • Nel caso in cui il ricercatore/docente abbia un figlio minorenne o a  carico,  anche in affido preadottivo,  oppure nell’ipotesi di acquisto di proprietà immobiliare residenziale, successivamente all’acquisto della residenza o nei dodici mesi precedenti i benefici decorrono dal periodo d’imposta in cui  acquisisce la residenza fiscale e si protraggono per ulteriori sette periodi d’imposta.
  • Nel caso in cui il ricercatore/docente abbia due figli minorenni o a carico,  anche in affido preadottivo,   i benefici decorrono dal periodo d’imposta in cui  acquisisce la residenza fiscale e si protraggono per ulteriori dieci periodi d’imposta.
  • Qualora il ricercator/docente abbia almeno tre figli a carico, i benefici si applicano dall’anno in cui acquisisce la residenza fiscale in Italia e per 12 periodi d’imposta successivi.

Tutti questi benefici sono condizionati al fatto che il soggetto rimanga residente fiscale in Italia  a norma dell'art 2 del TUIR)

Il regime di favore può trovare oggi applicazione anche alle persone fisiche che avviano una attività d’impresa dal periodo d’imposta successivo al 2019.

Il caso di rientro dei cervelli dalla giustizia tributaria

Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore Irpef versata e delle ritenute non dovute, in relazione al periodo di imposta 2018 per non applicazione del regime agevolato. Infatti, secondo l'Agenzia ,  il contribuente avrebbe dovuto applicare gli incentivi direttamente nella dichiarazione dei redditi   come previsto dalla circolare  33/E/2020 oppure fare richiesta al  proprio datore di lavoro.

I giudici, di primo e secondo grado, hanno affermato invece che il contribuente ha  diritto al  rimborso  in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa  istitutiva  che non menziona alcun adempimento necessario.

 Inoltre osserva che  la circolare  che richiede l'opzione o l'indicazione in dichiarazione non costituisce  fonte normativa ed oltretutto era riferita al  regime dei lavoratori impatriati  d.gls 147/2015 e non al regime ricercatori e docenti del DL 78 2010.