Fondo vittime amianto cantieri navali: domande entro il 5 settembre
Con la Circolare n. 36 del 7 agosto 2026, l'INAIL ha fornito le istruzioni operative per l'accesso al Fondo vittime amianto riservato
- ai lavoratori delle società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate
- durante l'attività prestata presso i cantieri navali,
- ai loro eredi e alle stesse società partecipate.
Il documento recepisce il decreto interministeriale 28 luglio 2026, pubblicato il 6 agosto 2026, che disciplina nel dettaglio le domande di accesso per le annualità 2024 e 2025.
La circolare rappresenta il riferimento operativo per gestire tempestivamente le istanze, dato il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, che scade il 5 settembre 2026.
Vediamo quadro normativo, novità e adempimenti pratici.
Le norme sul Fondo vittime amianto cantieri navali
Il Fondo è stato istituito dall'articolo 24, comma 2, del D.L. 30 marzo 2023, n. 34poi modificato dall'articolo 1, comma 203, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.Il tassello attuativo finale è il decreto interministeriale Lavoro-MEF del 28 luglio 2026, che regolamenta in concreto le domande per il 2024 e il 2025, sostituendo i precedenti decreti del 5 dicembre 2023 e del 16 luglio 2024
ATTENZIONE : le domande già presentate ai sensi di quest'ultimo restano comunque valide.
Novità domande 2024 2025
La principale novità operativa riguarda la platea dei beneficiari e le modalità di accesso: possono presentare domanda
- i lavoratori diretti delle società partecipate pubbliche,
- coloro che hanno prestato attività presso i cantieri navali tramite appalto, subappalto o somministrazione.
Sono legittimati anche gli eredi (secondo l'ordine successorio ex artt. 536 e ss. c.c.) e le stesse società partecipate pubbliche, quando prive di manleve o garanzie pubbliche per il rimborso delle somme versate. Le risorse disponibili sono pari a 20 milioni di euro per ciascuna annualità (2024 e 2025). L'indennizzo non può comunque superare l'importo liquidato in sentenza o verbale di conciliazione, ed è determinato secondo tabelle fisse per grado di inabilità (lavoratori) o numero di eredi (in caso di decesso):
| Grado di inabilità | Indennizzo (€) |
|---|---|
| Fino al 20% | 28.000 |
| 21%-40% | 68.000 |
| 41%-60% | 120.000 |
| 61%-80% | 184.000 |
| 81%-100% | 260.000 |
| Numero eredi | Indennizzo (€) |
|---|---|
| 1 erede | 168.250 |
| 2 eredi | 201.900 |
| 3 o più eredi | 235.550 |
Se le domande ammesse superano il plafond annuo di 20 milioni, l'INAIL riparte l'indennizzo in misura proporzionale, in base al rapporto tra il limite di spesa e il totale degli indennizzi calcolati a tabella.
Cause di esclusione.
Non si può accedere al Fondo se: per lo stesso evento è già stato erogato un indennizzo; il risarcimento è già stato pagato dalla società; oppure al momento della domanda l'INAIL non ha ancora riconosciuto la patologia asbesto-correlata ex art. 13, comma 7, L. 257/1992.
Istruzioni, scadenza, documenti da allegare
La domanda va inviata
- all'INAIL entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale (6 agosto 2026), a pena di inammissibilità, quindi entro il 5 settembre 2026,
- via PEC a [email protected], oppure
- per raccomandata a.r. a: INAIL – Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00144 Roma, per chi è privo di PEC.
Documenti da allegare
— lavoratori/eredi: copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione (giudiziale o in sede protetta) che individua debitore, beneficiario e importo; dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 attestante il mancato pagamento da parte della società soccombente.
— società partecipate pubbliche: copia della sentenza o del verbale di conciliazione; quietanza dell'avvenuto pagamento del risarcimento ai lavoratori o eredi beneficiari. Comunicazioni incrociate obbligatorie. Al momento dell'invio della domanda, il lavoratore (o gli eredi) deve informare contestualmente la società debitrice, e viceversa la società deve informare lavoratori/eredi se presenta domanda diretta.
La modulistica ufficiale è allegata alla circolare (allegati 3-8).


