Regime agevolato pensioni estere: anche per la previdenza integrativa

La percezione di  un trattamento di previdenza integrativa anche prima del raggiungimento dell'età pensionabile da parte di un cittadino  italiano residente da anni in USA e  intenzionato a trasferisi in un piccolo Comune del Meridione  consente l'applicaizone dell'imposta agevolata, prevista dall' art. 1 comma 273 della legge 145 2018  (art 24 ter TUIR).

Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella propria risposta a interpello n. 616  -QUI IL TESTO –  pubblicata il 20 settembre 2021. Vediamo i dettagli della questione.

Il cittadino faceva presente che :

  • è  residente fiscalmente negli Stati Uniti da 11 anni; 
  • intende trasferire la propria residenza in uno dei Comuni del Mezzogiorno di Italia; –
  • non percepisce  reddito da pensione (non avendo raggiunto l'età pensionabile) ma  ha diritto,  avendo cessato l'impiego, di percepire subito una indennità  del programma "Substantial Equal Periodic Payments" (in breve "SEPP")   che fa parte del sistema pensionistico complementare americano e permette di prelevare denaro dall'IRA (individual retirement account), un conto pensionistico complementare individuale (…) prima dei 59,5 anni.

Chiedeva quindi  l'applicazione dell'articolo 24-ter del TUIR su tali somme prelevate dal suo conto pensionistico complementare individuale,  perr beneficiare del regime per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera 

Come d'abitudine la risposta dell'Agenzia ripercorre la situazione normativa e di prassi relativa al quesito posto .

 L'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145  ha inserito l'articolo 24-ter del TUIR  prevedendo un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell'IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera. In particolare, il comma 1 dello stesso articolo 24-ter del TUIR prevede che «le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».

 Come chiarito con la circolare 17 luglio 2020, n. 21/E:

  • la fruizione del beneficio implica l'effettivo trasferimento della persona fisica in Italia 
  • non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l'accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all'estero per il periodo indicato dalla norma e l'ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa i
  • è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche «dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri»

 Al riguardo, si rammenta che in base al citato articolo 49, comma 2, lett. a) del TUIR, «costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati». Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da "pensione" sono equiparati a quelli di "lavoro dipendente". Si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri.

 Come chiarito con la circolare n. 21/E del 17 luglio 2020 ricorda l'Agenzia ,  rientrano anche tutti quegli emolumenti percepiti dopo la cessazione di un'attività lavorativa,  anche autonoma. Inoltre  la dicitura  «le pensioni di ogni genere» porta a considerare anche tutte q uelle indennità una tantum  la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

Va  anche tenuto presente che le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero  o da una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita,  devono risultare imponibili nel nostro Paese in base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni

Fiscalmente sono riconducibili, in via ordinaria, ai redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati», in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana

Considerato tutto cio, in riferimento al caso prospettato e vista la finalità previdenziale della prestazione anche se prima del raggiungimento dell'età pensionabile, l'agenzia ritiene che le stesse prestazioni siano riconducibili nell'ambito dei redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR  e che con il  trasferimento della propria residenza fiscale in Italia,  il richiedente potrà accedere al regime di favore previsto dall'articolo 24-ter del TUIR.

Allegati: